DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 338/1953 - Aumento delle tariffe dei canoni di manutenzione e di fitto delle linee telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1950-51.

Aumento delle tariffe dei canoni di manutenzione e di fitto delle linee telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1950-51.

Numero 338 Anno 1953 GU 13.05.1953 Codice 053U0338

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterranei e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per il periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951 nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I canoni di cui all'annessa tabella sono ridotti della meta' per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di 1/4 per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Societa' di ferrovie e tranvie ad uso pubblico.


Art. 3

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Comma 1

Per le Societa' telefoniche concessionarie di zona, i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1 luglio 1925 e ceduti con convenzione saranno calcolati, per il periodo 1 luglio 1950 30 giugno 1951, nella misura di lire 4590 annue a km-doppino.
Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1 luglio 1925 e per le palificazioni ed i conduttori di proprieta' dei telegrafi ceduti in uso alle predette Societa', saranno applicati, per lo stesso periodo indicato nel comma precedente, i canoni previsti dalla tabella annessa alla presente legge, ridotti della meta'.


Art. 4

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Comma 1

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nello interesse del Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito, Marina) gia' regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art. 1, per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti di 1/4 mentre la quota annua stabilita per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata per il periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951 in L. 600.000.


Art. 5

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Comma 1

Nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello stato, si osservano le modalita' previste dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quella ferroviaria il 4 aprile 1941, e dalle successive modificazioni.


Art. 6

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Comma 1

Per l'uso di ciascun canale in telegrafia armonica si applica, per il periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951, il canone di L. 11.475 annue a km. canale.
Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.
I canoni suddetti sono ridotti della meta' per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa.
Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potra' essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattasi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.