La Commissione centrale di scrutinio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prevista dall'art. 8 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, esprime parere, in luogo del Consiglio di amministrazione, sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori relativi al detto personale a norma dell'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonche' sulle altre domande previste dagli articoli 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Il parere della Commissione centrale di scrutinio sara' preceduto dal parere delle Commissioni di vigilanza prevedute dall'art. 25 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, se si tratta di personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari, e' del parere del capo dell'ufficio per il personale che non presta servizio presso detti uffici.
Le Commissioni distrettuali per il personale subalterno previste dall'art. 39 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esprimono parere, in luogo del Consiglio di amministrazione, sulle domande di collocamento nel ruolo speciale transitorio relativo al detto personale a norma dell'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonche' sulle altre domande previste dagli articoli 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Il parere e' dato dalla Commissione distrettuale presso la Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio al quale e' addetto l'impiegato che ha presentato la domanda.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1