All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, e' aggiunto il seguente comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della salagione delle pelli e' stabilito in lire 750 (settecentocinquanta) al quintale, quando il prodotto e' prelevato presso le saline del Monopolio, per quantitativi non inferiori a 2000 quintali per ogni acquisto".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1