L'articolo unico del regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito, e' sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'esercito, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, e' richiesto un titolo di studio non inferiore al compimento degli studi elementari superiori (quinta classe) o titolo equipollente".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1