DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1195/1956 - Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.

Numero 1195 Anno 1956 GU 02.11.1956 Codice 056U1195

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1195

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1956.