L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, e' cosi' modificato:
"Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) scuola di patente per qualificati e specializzati;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirino a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attivita' affini;
e) corsi preparatori".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 14 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, e' cosi' modificato:
"Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;
un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo;
un rappresentante dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario".