A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuito dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria e' stabilito nella misura dell'1,10 per cento della retribuzione corrisposta, agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1