Al rimborso della somma di L. 8.500.000.000 (lire ottomiliardicinquecentomilioni) da anticiparsi dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri, si provvedera' in trenta anni, mediante rate annuali costanti posticipate, comprensive degli interessi al tasso annuo del 5% e della quota in conto capitale, da pagarsi al 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'avvenuta erogazione, secondo il piano di ammortamento, allegato al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Amministrazione ferroviaria e' tenuta a corrispondere al Ministero del tesoro gli interessi semplici di preammortamento, nella misura del 5% annuo, dal giorno della riscossione della somma, fino alla data di inizio dell'ammortamento.