DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1115/1956 - Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

Numero 1115 Anno 1956 GU 03.10.1956 Codice 056U1115

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;1115

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al rimborso della somma di L. 8.500.000.000 (lire ottomiliardicinquecentomilioni) da anticiparsi dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri, si provvedera' in trenta anni, mediante rate annuali costanti posticipate, comprensive degli interessi al tasso annuo del 5% e della quota in conto capitale, da pagarsi al 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'avvenuta erogazione, secondo il piano di ammortamento, allegato al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

L'Amministrazione ferroviaria e' tenuta a corrispondere al Ministero del tesoro gli interessi semplici di preammortamento, nella misura del 5% annuo, dal giorno della riscossione della somma, fino alla data di inizio dell'ammortamento.