E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 26 marzo 1955 nonche' l'atto aggiuntivo in data 25 maggio 1956, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di patologia speciale e clinica medica presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Torino, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo; i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.