E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 7 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di zootecnica speciale in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano, nella tabella D annessa, al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia, rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.