IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1164 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1718; 24 luglio 1942, n. 923 e 5 settembre 1942, n. 1391;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Alle materie complementari della Facolta' di ingegneria sono aggiunte le seguenti:
Art. 5. - Sezione civile:
"Scienza delle costruzioni II (corso annuale)".
Art. 6. - Sezione industriale:
"Matematica applicata all'elettrotecnica
(corso quadrimestrale);
Organizzazione industriale (corso quadrimestrale);
Applicazioni industriali dell'elettrotecnica
(corso quadrimestrale)".
Art. 7. - Sezione mineraria:
"Organizzazione industriale (corso quadrimestrale);
Impianti minerari (corso annuale);
Analisi tecnica dei minerali (corso annuale);
Preparazione dei minerali (corso annuale);
Applicazioni industriali dell'elettrotecnica
(corso quadrimestrale)".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1