IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, numero 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847, nonche' il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
Vista la legge 23 aprile 1952, n. 453;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con decreto 24 aprile 1950, n. 866;
Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 dicembre 1952 e 24 aprile 1954;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza della Sezione terza del 30 novembre 1954, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni con sede in Roma, e' modificato come appresso:
"Il capitale sociale e' di L. 600 milioni ripartito in numero 2.400.000 azioni da L. 250 ciascuna".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1