Sono ceduti alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i nove decimi dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico relativi all'anno 1953, da calcolarsi sui versamenti in conto competenza e residui affluiti in detto anno presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento iscritto nel capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.