E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bari il 28 giugno 1954, nonche' l'atto aggiuntivo alla medesima in data 30 luglio 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
#Comma 1
Ad integrazione dell'art. 7 della convenzione, si dispone che la garanzia da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo delle obbligazioni, assunte dal finanziatore sig. Romeo Dubbini di Augusto deve sussistere, per quanto attiene all'eventuale integrazione del contributo di L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila), non gia' fino al limite del 20% del contributo stesso, bensi' per qualsiasi importo di cui quest'ultimo debba essere maggiorato durante la validita' della convenzione.