Nel corrente anno 1953 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila-trecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle, seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classi 1914 e successive.
Possono, inoltre, essere richiamati cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avra' luogo ne tempo, ne modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
#Comma 1
I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposta, partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.