DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 85/1953 - Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

Numero 85 Anno 1953 GU 11.03.1953 Codice 053U0085

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;85

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nel corrente anno 1953 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila-trecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle, seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classi 1914 e successive.
Possono, inoltre, essere richiamati cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avra' luogo ne tempo, ne modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.


Art. 3

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Comma 1

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposta, partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.