Il limite massimo di eta', previsto dall'art. 5, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato a 27 anni.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. - PALLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1