DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 57/1953 - Elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Numero 57 Anno 1953 GU 27.02.1953 Codice 053U0057

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il limite massimo di eta', previsto dall'art. 5, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato a 27 anni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. - PALLA