DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 56/1953 - Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane.

Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane.

Numero 56 Anno 1953 GU 20.02.1953 Codice 053U0056

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;56

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane, sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:
sulle linee di lunghezza totale fino a 15 Km. L. 36 oltre 15 km. fino a 25 km.................... " 48 " 25 " " 50 ".................... " 84 " 50 " " 100 ".................... " 136 " 100 " " 200 ".................... " 224 " 200 " " 400 ".................... " 280 " 400 " " 600 ".................... " 340 " 600 " " 800 ".................... " 396 " 800 " " 1000 ".................... " 472 " 1000 ".................................. " 536


Art. 2

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Comma 1

Per le conversazioni urgentissime e' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unita' di lire 260.


Art. 3

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Comma 1

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea-telefonica urbana e' di lire 20 per ogni conversazione fino a cinque minuti.
Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.
Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni unita' interurbana di conversazione.


Art. 4

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Comma 1

Le tariffe di cui all'art. 1 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Sulle tariffe di cui all'art. 1 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di lire 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di lire 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25% della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisira' il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60% per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.


Art. 5

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Comma 1

Nella localita' in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura di telegrammi in arrivo ed in partenza e' assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di lire 12 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica quando detto servizio e' disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 1953.
Per le conversazioni di cui all'art. 3, l'aumento tariffario decorre dal 21 gennaio 1953.