IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, SUi porti, spiagge e fari ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;
Considerato che lungo il litorale meridionale della Sicilia non esiste alcun porto di rifugio in cui il naviglio, sorpreso da fortunale durante la navigazione, possa ricoverarsi;
Ritenuta la necessita' di provvedere, nell'interesse della navigazione generale, alla creazione di un portorifugio lungo il suddetto tratto di litorale;
Considerato che il porto di Gela, classificato nella seconda categoria, classe seconda, serie seconda nei riguardi del commercio, ha i necessari requisiti per la creazione di un porto-rifugio;
Ritenuta pertanto la opportunita' di iscrivere il suddetto porto nella prima categoria nell'interesse della, navigazione generale, ferma restando, ai fini del commercio, l'attuale classificazione;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del Consiglio superiore della marina mercantile;
Ritenuto che, trattandosi di classificare il porto di Gela per la sola causa del rifugio, non e' necessario il parere del Consiglio superiore del commercio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
Il porto di Gela, ai fini della sua utilizzazione come porto rifugio nell'interesse della navigazione generale e' iscritto, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, nella prima categoria, ferma restando, nei riguardi del commercio, l'attuale iscrizione del porto stesso nella seconda categoria, classe seconda, serie seconda.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1