IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei seguenti territori:
a) territorio del comune di Ferrere (provincia di Asti);
b) territorio di quella parte del comune di San Damiano di Asti (provincia di Asti) che resta a ponente della linea Ponte Caminella-Cascina Martinetti);
c) territorio del comune di Villafranca d'Asti (provincia di Asti);
d) territorio del comune di Busto Garolfo (provincia di Milano);
e) territorio del comune di Bardolino (provincia di Verona);
f) territorio del comune di Caresanablot (provincia di Vercelli);
g) territorio del comune di Vercelli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1