DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Prezzo di vendita del sale alle industrie alle quali viene concesso a prezzo industriale.

Numero 36 Anno 1953 GU 09.02.1953 Codice 053U0036

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-20;36

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:48:39

Art. 1

#

Comma 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, e' fissato come segue:
L. 300 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate;
L. 250 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre le 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione;
L. 220 per ogni quintale di sale reso franco bordo a franco vagone partenza per quantitativi oltre le 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione;
L. 213 per ogni quintale di sale reso franco bordo o, franco vagone partenza per quantitativi oltre le 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione.


Art. 2

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.