A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, e' fissato come segue:
L. 300 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate;
L. 250 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre le 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione;
L. 220 per ogni quintale di sale reso franco bordo a franco vagone partenza per quantitativi oltre le 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione;
L. 213 per ogni quintale di sale reso franco bordo o, franco vagone partenza per quantitativi oltre le 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.