DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2269/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Caione Giovanni Nicola fu Michele, in comune di Foggia.

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Caione Giovanni Nicola fu Michele, in comune di Foggia.

Numero 2269 Anno 1952 GU 20.12.1952 Codice 052U2269

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2269

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Caione Giovanni-Nicola fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 459.00.31, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 205.21.89, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione all'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 253.78.42.


Art. 5

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.