Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le Tariffe speciali provvisorie numeri 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, e successive modificazioni, sono abrogate.
Art. 3
#Comma 1
Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 20 settembre 1956, eccetto che per le modificazioni relative alle merci ascritte alle classi di prezzi dalla n. 601 in poi, la cui entrata in vigore e' fissata al 1 ottobre 1956.