IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 22 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi sulla rappresentanza, e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa delle Stazioni sperimentali per l'industria in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'Autorita' giudiziaria, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1