E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 7 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di impianti industriali meccanici in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.