DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1414/1954 - Trasferimento delle attribuzioni dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Trasferimento delle attribuzioni dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Numero 1414 Anno 1954 GU 07.03.1955 Codice 054U1414

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-30;1414

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

All'atto della cessazione dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, le residue attribuzioni dallo stesso esercitate saranno trasferite come segue:
1. Al Ministero degli affari esteri:
a) le attribuzioni attinenti alla predisposizione ed alla pubblicazione della documentazione dell'opera del Governo italiano in Africa e la sede del Comitato investito di tali compiti;
b) l'eventuale amministrazione temporanea dei servizi e dei beni di cui all'art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430.
2. Al Ministero del tesoro:
a) il servizio delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' gia' facenti carico agli stanziamenti di bilancio afferenti all'Ufficio suddetto e la trattazione amministrativa in genere degli affari e delle pratiche, compresa la liquidazione o riliquidazione delle eventuali indennita' ed altre competenze, comunque denominate, previste da disposizioni generali o speciali di legge, pertinenti al personale di ruolo, a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato, avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, nonche' al personale di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, cessato, a qualunque titolo, dal servizio, e che non competano, per materia, ad altre Amministrazioni dello Stato;
b) la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle competenze arretrate spettanti al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e di altre Amministrazioni dello Stato, nonche' al personale di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, per i servizi resi ne> territori di cessata sovranita'
italiana in Africa, per prigionia, internamente, congedi coloniali maturati e non fruiti, ed a qualunque altro titolo, ed eventuale revisione, ove occorra, delle liquidazioni gia' effettuate;
c) l'amministrazione dei beni mobili e dei valori di proprieta' di terzi restituiti dai custodi dei beni nemici, gia' operanti nei territori di cessata sovranita' italiana in Africa;
d) ogni altro servizio gia' esercitato dall'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana avente, per sua natura, carattere di stralcio e che non sia attribuito alla specifica competenza di altre Amministrazioni dello Stato.
3. Alle singole Amministrazioni interessate:
a) l'amministrazione, ad ogni effetto, del personale a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato, avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana in attesa di sistemazione nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e di altre disposizioni speciali di legge;
b) la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di ogni eventuale competenza maturata e non percetta spettante al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana passato alle rispettive dipendenze organiche, nonche' al personale di cui alla precedente lettera a), escluse quelle di cui al precedente n. 2, lettera b).
Il Ministero del tesoro subentrera', inoltre, all'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana in tutte le incombenze previste dalle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato riferibilmente agli esercizi finanziari scaduti ed a quello in corso, nonche' nelle controversie, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, nelle quali e' parte il soppresso Ministero dell'Africa italiana o il predetto Ufficio.