DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1395/1954 - Applicabilita' della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine nel territorio della provincia di Torino.

Applicabilita' della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine nel territorio della provincia di Torino.

Numero 1395 Anno 1954 GU 26.02.1955 Codice 054U1395

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 24 febbraio 1954, n. 13-6953, con la quale il Consiglio provinciale di Torino ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa applicabile nel territorio della provincia di Torino.