IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda 14 ottobre 1952, presentata dalla ditta individuale Gisella Fumi da Trieste, in sostituzione di una precedente della ditta Graffer, per la concessione di impianto e di esercizio della funicolare aerea monofune Valcalda-Cuel Picciol;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri che con voto n. 6, del 16 novembre 1949, si e' espressa favorevolmente alla costruzione e all'esercizio di detto impianto funiviario, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed avvertenze indicate nel voto stesso;
Ritenuto che avendo la Societa' eseguito integralmente tutte le prescrizioni fattele, la funivia suddetta puo' considerarsi completata ed in condizioni di poter essere aperta in via definitiva al pubblico esercizio, e che nulla osta all'assentimento della relativa formale concessione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 2 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e la ditta individuale Gisella Fumi di Paolo, con sede in Ravascletto (Udine) per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi da Valcalda a Cuel Picciol, in comune di Ravascletto (Udine).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1