IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 12 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e il comune di Voltago, per la concessione a questo ultimo dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Frassene' a Malga Losch, in comune di Voltago (Belluno).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1