DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1323/1954 - Inclusione dell'abitato di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 1323 Anno 1954 GU 05.02.1955 Codice 054U1323

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-30;1323

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 16 maggio 1935, n. 1645, col quale l'abitato di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, fu ammesso al beneficio del trasferimento parziale a cura e spese dello Stato;
Considerato che e' stata riconosciuta l'opportunita' di provvedere al consolidamento dell'abitato anziche' al parziale trasferimento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1514, emesso nell'adunanza del 22 luglio 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, restando annullato il sopracitato regio decreto 16 maggio 1935, n. 1645, col quale l'abitato medesimo fu ammesso al beneficio del trasferimento parziale.