E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 30 luglio 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera', senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
#Comma 1
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'annessa convenzione, l'Ente sovventore dovra' provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, qualora abbiano a verificarsi le circostanze che comportano la decadenza della convenzione e la con seguente soppressione del posto stesso. Tale obbligo deve sussistere ed essere operante non limitatamente al decennio di prima durata della convenzione, ma anche nel caso che l'evento cui detto obbligo si riferisce, abbia a verificarsi successivamente, in base alla proroga prevista dall'art. 7 della convenzione medesima, ed in questa ipotesi l'obbligo stesso deve concernere il trattamento di cessazione dal servizio, qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego.