Con effetto dal 1 gennaio 1954 il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del commercio e delle professioni e arti, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, e' stabilito nella misura del 21% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.