E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 28 giugno 1952 tra l'Istituto stomatologico italiano - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Milano, e l'Universita' degli studi di Pavia, nonche' la convenzione aggiuntiva stipulata in Pavia il 25 maggio 1954 tra l'Universita' degli studi di Pavia e la Societa' immobiliare Montoldo a responsabilita' limitata, con sede in Milano, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' medesima da assegnare di clinica odontoiatrica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unica delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati nella tabella D annessa al predetto testo unico per la. Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pavia e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.