DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2002/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, in comune di Ferrandina (

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, in comune di Ferrandina (

Numero 2002 Anno 1952 GU 19.12.1952 Codice 052U2002

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2002

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), della superficie di ettari 97.54.67, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 71.24.43, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 26.30.24.


Art. 5

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.