IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1117, emesso nell'adunanza del 15 maggio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Coriano, frazione del comune di Villaminozzo, in provincia di Reggio Emilia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1