Alle formalita' previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri.
A tal fine, verificata l'autenticita' delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni dell'Alta Autorita' comportanti obbligazioni pecuniarie, egli cura l'apposizione della formula esecutiva sui predetti provvedimenti ai norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per gli affari esteri puo' delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticita' dei provvedimenti di cui all'art. 1 e per l'apposizione, in calce a tali provvedimenti, della formula esecutiva predetta.