DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1235/1954 - Convenzione con il comune di Milano per il funzionamento dell'istituto di medicina legale e per l'istituzione di un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facolta' di medicina e chirurg

Convenzione con il comune di Milano per il funzionamento dell'istituto di medicina legale e per l'istituzione di un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facolta' di medicina e chirurg

Numero 1235 Anno 1954 GU 14.01.1955 Codice 054U1235

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1235

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 febbraio 1953 per la parte relativa al finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora, allo scadere del decennio di validita' della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente art. 2 rivesta il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intendera' subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.


Art. 4

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.