E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 febbraio 1953 per la parte relativa al finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora, allo scadere del decennio di validita' della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente art. 2 rivesta il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intendera' subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.