E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma, addi' 21 aprile 1954, fra l'Universita' degli studi e gli enti in essa indicati, per la istituzione e il mantenimento, presso l'Universita' degli studi medesima, di una Facolta' di economia e commercio e di quattro posti di professore di ruolo, in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facolta' di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Nelle spese, per le quali si obbligano gli enti indicati nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo, per il mantenimento ed il funzionamento della nuova Facolta' di economia e commercio, e' compreso l'onere relativo ai quattro posti di professore di ruolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' degli studi di Parma, indicate all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1495 e modificato dalla legge 30 gennaio 1941, n. 143, e' istituita la Facolta' di economia e commercio, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.
Art. 4
#Comma 1
Sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, per la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Parma otto posti di professore di ruolo, nonche' quattro posti per le altre Facolta' di cui alla convenzione medesima, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Art. 5
#Comma 1
Qualora, per variazioni del trattamento economico dei professori universitari, disposte dallo Stato, i contributi previsti nella convenzione, divenissero insufficienti per il mantenimento degli istituendi posti, ed i contributi stessi non venissero adeguatamente e tempestivamente integrati da parte degli enti sovventori, la convenzione dovra' considerarsi decaduta e i posti di ruolo e la Facolta' di che trattasi saranno soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.
Art. 6
#Comma 1
Gli enti sovventori sono obbligati a corrispondere anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari degli istituendi posti, qualora, in dipendenza del verificarsi delle circostanze che comportano la decadenza della convenzione, debba intervenire la soppressione dei posti medesimi.