IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare; per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, e alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Messina, di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, allo scopo di consentire la restituzione, da parte della facolta' di medicina e chirurgia del posto di professore di ruolo ceduto dalla.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 1078;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 28 ottobre 1954;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno 1954-55, i ruoli organici dei posti di ruolo delle Facolta' di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Messina, di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, sono modificati come appresso:
Facolta' di medicina e chirurgia: posti di ruolo 18;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo 12.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1