E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 12 ottobre 1954 tra l'Universita' degli studi e la Banca Nazionale del Lavoro, a mezzo del suo legale rappresentante rag.
Amigoni Ferdinando, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' medesima.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dati servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.