La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita al 4 novembre 1951 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e' dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 2, lettera a), della legge 2 aprile 1951, n. 291, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 4 novembre 1951.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1