E' approvata e resa esecutiva l'annessa, convenzione stipulata in Palermo il 7 dicembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Catania.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi all'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.