E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 14 novembre 1953, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis; della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario riservati all'insegnamento di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A. annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora, allo scadere del decennio di validita' della convenzione, i titolari dei posti di cui al precedente art. 2 rivestano il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intendera' subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondere ad essi il trattamento di cessazione che possa eventualmente loro spettare.