IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 aprile 1947, n. 423, con il quale l'abitato di Cammarata, in provincia di Agrigento, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al quartiere Gianguarna;
Ritenuto che e' stata accertata la necessita' di estendere il consolidamento all'intero abitato;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31648, emesso nell'adunanza del 21 maggio 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'intero abitato di Cammarata, in provincia di Agrigento, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1