DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 4324/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' di Rance' Maurizio di Alessandro, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' di Rance' Maurizio di Alessandro, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

Numero 4324 Anno 1952 GU 24.01.1953 Codice 052U4324

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4324

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano nei confronti di Rance' Maurizio di Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 48.43.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))


------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-13 luglio 1960, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 16.07.1960, n. 174) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".


Art. 2

#

Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.((1))


------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-13 luglio 1960, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 16.07.1960, n. 174) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".


Art. 3

#

Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.((1))


------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-13 luglio 1960, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 16.07.1960, n. 174) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".


Art. 4

#

Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))


------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-13 luglio 1960, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 16.07.1960, n. 174) ha dichiarato "dichiarato la illegittimita' costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".