DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 4331/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' della Societa' per azioni Ca' Ver e Societa' Emiliana per l'industria e l'Agricoltura S.E.I.A. Societa' per azioni, con sede in Gallunare di Migliaro, in

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' della Societa' per azioni Ca' Ver e Societa' Emiliana per l'industria e l'Agricoltura S.E.I.A. Societa' per azioni, con sede in Gallunare di Migliaro, in

Numero 4331 Anno 1952 GU 24.01.1953 Codice 052U4331

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4331

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano nei confronti della Societa' per azioni Ca' Ver e Societa' Emiliana per l'Industria e l'Agricoltura S.E.I.A. Societa' per azioni con sede in Gallunare di Migliaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 52.70.18, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 36.80.67, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.89.51.


Art. 5

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato allo art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.