DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 4345/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe, in comune di Roma.

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe, in comune di Roma.

Numero 4345 Anno 1952 GU 24.01.1953 Codice 052U4345

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4345

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Caraffa, Tullio e Margherita fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 116.10.90, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 112.74.81.


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 78.18.90, corrispondenti per effetto della succitata deliberazione ad ettari 75.84.68, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 37.92.00 corrispondenti per la succitata deliberazione ad ettari 36.90.13.


Art. 5

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.