DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2150/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Terribile Pompeo fu Antonio, in comune di Brindisi.

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Terribile Pompeo fu Antonio, in comune di Brindisi.

Numero 2150 Anno 1952 GU 19.12.1952 Codice 052U2150

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2150

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Terribile Pompeo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 527.87.65, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.


Art. 2

#

Comma 1

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 302.27.46, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.


Art. 3

#

Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.


Art. 4

#

Comma 1

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 225.60.19.


Art. 5

#

Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.