IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 794, emesso nell'adunanza del 27 marzo 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Monteodorisio, in provincia di Chieti.
Il presente, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 1956
GRONCHI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1