DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 635/1956 - Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle Aziende di credito.

Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle Aziende di credito.

Numero 635 Anno 1956 GU 10.07.1956 Codice 056U0635

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;635

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".