IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 29 luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n. 683;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 8 ottobre 1955;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1 luglio 1952, n. 1062, e 30 luglio 1953, n. 666;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, e' modificato come segue:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni) e sono assegnati: per L. 1.000.000.000 (un miliardo) alla Sezione ordinaria, per L. 300.000.000 (trecento milioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 1.200.000.000 (un miliardo e duecentomilioni) alla Sezione autonoma".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1